Riepilogo semplificazioni in edilizia
Discorso similare anche per le tensostrutture dove, per l’installazione occorre una comunicazione, mentre per le attività di manutenzione e smontaggio non occorre nulla. Per i pannelli fotovoltaici, fuori dai centri storici, non è necessaria nessuna autorizzazione. Anche per l’adeguamento degli impianti di estrazione dei fumi, tipici dei locali di ristorazione, bar e simili.
Non cambiano le regole sulla prevenzione incendi, le distanze, il rischio sismico, le norme igienico – sanitarie. Laddove esistenti, i piani colore, il regolamento comunale vigente è vincolante. Specifichiamo che il rifacimento dell’intonaco è attività libera, la posa in opera del colore è vincolata a quanto indicato nel Pino Colore vigente.
Inoltre da evidenziare gli sconti fiscali: essendo attività libera si deve fare attenzione in quanto l’Agenzia delle Entrate contempla un titolo abilitativo. E’ necessaria la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si deve indicare la data di inizio dei lavori, si deve attestare che gli interventi di ristrutturazione rientrano tra quelli ammessi ad agevolazione, si devono conservare le fatture e i pagamenti sempre effettuati con bonifico.
Infine una parola va detta sulla L.R. 9 dicembre 2013, n. 20 vigente in Campania (Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono e dei roghi di rifiuti) occorre fare una precisazione. L’Art. 5 (Disposizioni in materia edilizia), comma 1 cita “Ferma restando la normativa vigente e la pianificazione di settore in materia di gestione di rifiuti da costruzione e demolizione, nonché delle terre e rocce da scavo, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge, tutte le istanze riferite alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione di opere, sia di interesse pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il rilascio di permesso di costruire o la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e Denuncia di inizio attività (DIA), contengono il contratto con l’impresa incaricata di effettuare la raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, nonché la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che sono prodotti”. Pertanto tale articolo non contempla obblighi per i lavori di manutenzione ordinaria così come indicati nel “glossario dell’edilizia libera”, in quanto non soggetti alla presentazione di istanze quali sostituzione di pavimenti, intonaci, marcapiani, parapetti, ringhiere, infissi esterni, ecc… Sembra che tali rifiuti posso essere tranquillamente smaltiti in discarica autorizzata, ma senza gli obblighi di cui alla citata Legge.
Ma l’art. 1 della L. R. 20 del 2013 (Principi e finalità), al comma 1 riporta che “Le disposizioni della presente legge sono finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della salute dei residenti nella Regione e del patrimonio ambientale e paesaggistico della Campania in correlazione alle particolari esigenze del territorio regionale”. Per rispettare i principi e le finalità è auspicabile che i committenti dei lavori di manutenzione ordinaria, per lo smaltimento dei rifiuti edili, seguano l’iter come indicato per i titoli abilitativi quali C.I.L., C.I.L.A., S.C.I.A. e P. di C.. Il tutto con l’auspicio che la Regione Campania legiferi in materia.